Art. 6.

      1. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. Le richieste di rimessione pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia ancora intervenuta pronuncia di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità, sono dichiarate inammissibili dalla stessa Corte, in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con ordinanza non impugnabile.